Inventario dei beni con funzione non costitutiva, ma descrittiva e ricognitiva
Il principio si applica al concordato, che realizza lo spossessamento attenuato del debitore
In tema di concordato preventivo, l’art. 172 comma 1 del RD 267/42 stabilisce che il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine ne dà comunicazione a mezzo PEC a norma dell’art. 171 comma 2 del RD 267/42.
Nella procedura fallimentare, invece, l’art. 87 del RD 267/42 ...
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