L’istituto della continuazione non è applicabile alle sanzioni doganali
La norma, nel riferirsi esplicitamente a violazioni commesse in periodi d’imposta diversi, delinea un presupposto estraneo alla materia doganale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19633 del 21 settembre 2020, ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di sanzioni doganali, è inapplicabile il regime della continuazione di cui all’art. 12, comma 5 del DLgs. 472/97, che postula che le violazioni siano state commesse in periodi d’imposta diversi.
La nozione di periodo d’imposta, infatti, è estranea alla materia doganale, non potendo ritenersi equivalente alla stessa il compimento delle singole operazioni di importazione o esportazione.
I giudici di legittimità hanno mosso il proprio ragionamento dalla nozione di cumulo giuridico delle sanzioni che, attraverso l’applicazione di una sanzione unica aumentata nella misura normativamente stabilita, consente di derogare al cumulo materiale (ossia alla
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