Prescrizione lunga per l’azione di responsabilità del commissario straordinario
Il termine decennale decorre dal giorno della sostituzione dell’organo revocato
L’azione di responsabilità promossa contro il curatore fallimentare che sia stato revocato, a norma dell’art. 38 del RD 267/42, ha natura contrattuale, in considerazione del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale, con la conseguenza che essa è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal giorno della sostituzione del curatore revocato (cfr. Cass. n. 13597/2020, Cass. n. 16589/2019 e Cass. n. 25687/2018).
Tale principio trova applicazione anche per il commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria, in ragione del richiamo dell’art. 38 del RD 267/42 ad opera degli artt. 199 comma 2 del RD 267/42
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