Scissione asimmetrica senza abuso a 360 gradi
L’Agenzia conferma che la norma sull’abuso del diritto non scatta per le imposte dirette, l’imposta di registro e per le imposte ipotecaria e catastale
Con la risposta a interpello n. 421, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assenza di elementi che possono integrare l’abuso del diritto in merito a una scissione societaria asimmetrica non proporzionale in favore di una società beneficiaria neo costituita in modo che:
- il primo socio titolare del 50% nella società scissa immobiliare diviene titolare del 100% delle quote della beneficiaria immobiliare;
- il secondo socio, anch’egli titolare del 50% nella scissa, diventa titolare del 100% delle quote della medesima.
I soggetti titolari del diritto di usufrutto sulle quote della scissa resterebbero nelle medesime percentuali sia nella società scissa che nella società beneficiaria.
Tale operazione deriva dal fatto che i soci hanno manifestato divergenze ...
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