Il pagamento della cartella non è acquiescenza alla pretesa
Destituita di fondamento la tesi che ritiene interrotta la prescrizione
Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20962, ha affermato un principio che, sebbene possa sembrare davvero ovvio, non sempre viene recepito in giurisprudenza.
Viene sancito che il pagamento intero della cartella di pagamento a processo instaurato non è evento tale da determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto non integra acquiescenza alla pretesa. Aggiungiamo noi che il pagamento di una cartella di pagamento, salvo sospensiva, è un fatto naturale, semplicemente perché il ricorso non sospende la riscossione.
Se il contribuente vince, gli importi, automaticamente, vanno restituiti. È del tutto priva di fondamento la tesi (sostenuta, a quanto pare, in sede di merito), secondo la quale rimarrebbe fermo il diritto al rimborso: il contribuente raggiunto da un atto
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