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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Presunzione sulle opere d’arte nelle abitazioni del de cuius con doppia natura

Non è agevole stabilire se si considerano destinate all’uso e ornamento dell’abitazione

/ Franco DANTE e Federico CIRAVEGNA

Venerdì, 2 ottobre 2020

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Ai fini dell’imposta sulle successioni, le opere d’arte che non costituiscono beni vincolati (le quali sono esenti ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 346/90) rientrano nell’attivo ereditario. Il loro trattamento fiscale, però, può ricadere in diverse discipline.

Bisogna distinguere innanzitutto le opere destinate all’uso e all’ornamento dell’abitazione da quelle che invece ne sono estranee. Solo le prime, infatti, sono considerate mobilia e si presumono (ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 346/90) comprese nell’attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse (così come anche specificato dalla Cassazione n. 8191/2011). Le seconde, invece, devono essere indicate analiticamente in dichiarazione di successione,

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