Spedizioniere non sempre responsabile per la pratica abusiva
Il doppio trasferimento di merce all’importazione non è di per sé indice di un comportamento elusivo
La Cassazione, con la sentenza n. 23003/2020, ha stabilito che, in linea di principio, è legittimo il meccanismo mediante il quale un importatore, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente o che abbia esaurito la propria quota, si rivolga a un altro operatore, che, acquistata la merce da un fornitore extra-Ue, la importa e successivamente la cede al primo soggetto. Il doppio trasferimento dei beni, pertanto, non è di per sé solo indice di una pratica abusiva.
La vicenda trae origine da un provvedimento impositivo notificato in solido a uno spedizioniere doganale che operava in rappresentanza diretta, il quale, a parere dell’Agenzia delle Dogane, non avrebbe utilizzato la dovuta diligenza professionale, posto che, sulla scorta della documentazione fornitagli, avrebbe
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