Diritto compensativo a edificare escluso da imposizione ICI
L’imponibilità di tali diritti non reali, svincolati da terreni nella fase di «volo», determinerebbe un illegittimo ampliamento del presupposto oggettivo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23902/2020, hanno stabilito in materia di tributi comunali il principio di diritto secondo cui un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta (perché inclusa nel parco regionale), non è da considerare edificabile ai fini dell’ICI, se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, in quanto quest’ultimo diritto edificatorio: non ha natura reale; non inerisce al terreno; non costituisce una sua qualità intrinseca; è trasferibile distintamente e separatamente da esso.
In buona sostanza, l’organo di vertice massimo della giurisprudenza di legittimità, con un articolato pronunciamento in tema di ICI, ha escluso l’imponibilità dei diritti
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