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Diritto compensativo a edificare escluso da imposizione ICI

L’imponibilità di tali diritti non reali, svincolati da terreni nella fase di «volo», determinerebbe un illegittimo ampliamento del presupposto oggettivo

/ Antonio PICCOLO

Lunedì, 9 novembre 2020

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23902/2020, hanno stabilito in materia di tributi comunali il principio di diritto secondo cui un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta (perché inclusa nel parco regionale), non è da considerare edificabile ai fini dell’ICI, se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, in quanto quest’ultimo diritto edificatorio: non ha natura reale; non inerisce al terreno; non costituisce una sua qualità intrinseca; è trasferibile distintamente e separatamente da esso.

In buona sostanza, l’organo di vertice massimo della giurisprudenza di legittimità, con un articolato pronunciamento in tema di ICI, ha escluso l’imponibilità dei diritti

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