Con rinuncia all’eredità il chiamato non risponde dei debiti tributari del de cuius
Secondo la Cassazione la preclusione opera dall’apertura della successione
La rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell’apertura della successione (art. 521 c.c.), rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente annullando definitivamente una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione INVIM divenuto definitivo in quanto non impugnato.
Ribaltato dunque l’esito dei gradi di merito, che avevano visto la conferma
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