Compensabile il credito IVA ceduto con i controcrediti erariali verso il fallito
Per la Suprema Corte si applica l’art. 23 del DLgs. 472/97 anche se il cedente ha prestato garanzia
La recente Cassazione n. 21375/2020 affronta un tema assai delicato, ovverosia la legittimità, nei confronti del cessionario, della compensazione del credito IVA ceduto da un soggetto poi fallito coi debiti tributari di quest’ultimo relativi ad annualità precedenti sia all’apertura della procedura che alla notifica della cessione, ma portati da iscrizioni a ruolo posteriori a tali eventi.
In particolare, la fattispecie originava dall’impugnazione, da parte della cessionaria di un credito IVA relativo al 2007, del provvedimento ex art. 23 del DLgs. 472/97 – che l’Erario aveva notificato nel 2012 anche alla curatela del cedente – per asserita inopponibilità degli accertamenti notificati dopo detta cessione, anch’essa del 2007: degno di nota è peraltro il fatto che, ...
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