Tre mesi per reagire alla perdita del capitale
Nel calcolo dei danni da inattività può essere determinante l’oggetto sociale
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2890, del 21 maggio scorso, torna ad interrogarsi sui tempi di reazione concessi agli amministratori in caso di emersione di perdite integrali del capitale sociale.
Situazione che, si ricorda, impone un’immediata ricapitalizzazione o la trasformazione della società (ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.); diversamente integrando la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. Circostanza che, da un lato, lascia agli amministratori il solo potere di gestire la società ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486 comma 1 c.c.), e, dall’altro, li rende personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti
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