Nullo il licenziamento intimato nonostante il divieto
Si registrano le prime pronunce dei giudici di merito sull’interruzione del rapporto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici
Il legislatore, nel disporre il divieto di licenziamento per motivi economici a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da ultimo prorogato al 31 gennaio 2021 dal decreto “Ristori” (DL 137/2020), non ha regolamentato le conseguenze derivanti dalla violazione dello stesso, né all’art. 46 del DL 18/2020, che lo ha introdotto, né nei successivi interventi normativi che si sono succeduti in materia.
In merito al recesso esercitato in violazione del divieto, già si è detto circa la possibilità per i datori di lavoro di concludere con i lavoratori interessati degli accordi conciliativi in sede protetta aventi ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento a fronte del riconoscimento in favore dei suddetti dipendenti di un incentivo economico (si veda “Ammissibile
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