Cessione di terreni minimamente edificabili a rischio plusvalenza
La Cassazione considera anche l’edificabilità legata allo sfruttamento della produttività del suolo
L’art. 36 comma 2 del DL 223/2006 ha dettato un’unica definizione di “area edificabile”, operante nell’ambito dell’imposizione tanto diretta quanto indiretta. La norma dispone, in particolare, che, sia ai fini IVA e dell’imposta di registro che ai fini delle imposte sui redditi “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
La norma avrebbe dovuto risolvere le tante questioni connesse alla corretta qualificazione della natura dei terreni ceduti, ma, in realtà, ne ha lasciate alcune tuttora irrisolte. A ben vedere, infatti, la
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