Ammessi al superbonus gli immobili di un solo proprietario
Pertinenze fuori dal computo del limite di quattro unità immobiliari per gli interventi su edifici interamente posseduti da persone fisiche
A seguito delle modifiche introdotte all’art. 119 del DL 34/2020 dall’art. 1 comma 66 lett. n) della L. 178/2020, la disciplina del superbonus al 110% può trovare applicazione sugli interventi agevolati effettuati dalle persone fisiche:
- “su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche” (comma 9 lett. a);
- “su unità immobiliari” (comma 9 lett. b).
Gli interventi di cui alla lett. a) del comma 9 sono quelli che riguardano le parti comuni degli “edifici composti da due a quattro unità immobiliari”.
Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 9 sono invece quelli che riguardano singole unità immobiliari, intendendosi per tali sia
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