Debiti tributari sempre scaduti per la dichiarazione di fallimento
Per la Cassazione una volta emesso l’accertamento il debito è scaduto
A norma dell’art. 15 comma 3 del RD 267/42, non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti “scaduti” e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a trentamila euro.
Sul tema, la Cassazione 10 dicembre 2020 n. 28192 ha stabilito che i debiti tributari, una volta accertati dall’Amministrazione mediante l’atto impositivo conosciuto dal destinatario (o anche prima di tale momento, laddove il presupposto risulti dalla dichiarazione del contribuente), sono da considerare scaduti ai fini della dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilevanza la circostanza che il carico fiscale sia stato o meno trasmesso all’ente deputato a riscuoterlo.
A sostegno di tale soluzione, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41