Cedere servizi essenziali per il trasporto pubblico locale in ambito pubblicistico non è cessione d’azienda
Con la risposta a interpello n. 108, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla corretta qualificazione fiscale di un’operazione di cessione di “servizi essenziali”, da parte degli ex concessionari del servizio di trasporto pubblico locale, nell’ambito regionale, a favore del nuovo affidatario del servizio, concludendo che l’operazione, nel caso di specie, considerando la specifica normativa regionale e il contesto pubblicistico in cui viene realizzata, configuri cessione di singoli beni soggetta a IVA e non una cessione di ramo d’azienda soggetta ad imposta di registro.
In primo luogo, l’Agenzia rileva come le cessioni, nel caso di specie, pur intervenendo tra soggetti privati, si collochino in un contesto di tipo pubblicistico, atteso che le società coinvolte sono (o sono state) concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale disciplinato dalla legge regionale, “che impone ai Gestori Uscenti l’obbligo di cedere al Gestore Entrante, al termine della concessione, i «beni essenziali», individuati nella medesima legge”. Tali beni, inoltre, essendo stati acquisiti con finanziamenti pubblici, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale.
Il complesso dei beni ceduti non soddisfa la definizione di azienda di cui all’art. 2555 c.c., che implica, ricorda l’Agenzia, un insieme “organicamente finalizzato «ex ante» all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività” (Cass. n. 21481/2009).
Nel caso di specie, ciò che garantisce la funzionalizzazione dei beni all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale è il contratto di concessione, ma il fatto che il cedente non sia titolare di tale contratto esclude l’elemento organizzativo dei beni e la loro funzionalizzazione all’esercizio dell’attività di impresa.
In questo contesto, poi, la cessione dei dipendenti costituisce l’adempimento di un obbligo di legge, imposto dalla legge regionale, e non una scelta operata dalle parti nell’ambito della contrattazione.
Anche il bando di gara, inoltre, non fa alcun cenno all’azienda quale oggetto dell’aggiudicazione.
In conclusione, alla luce della normativa regionale cui si è fatto cenno, del contenuto del bando di gara per la concessione del servizio e del contesto pubblicistico in cui si svolgono le cessioni, l’Agenzia conclude che, nel caso di specie, oggetto di cessione non sia un’azienda bensì singoli beni.
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