Per i liberi professionisti oneri di ricongiunzione senza interessi
Gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali dovuti dai liberi professionisti e relativi alle domande presentate nel corso del 2021 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.
Questo è quanto reso noto dall’INPS con la circ. n. 26/2021 pubblicata ieri, con cui l’Istituto ha fornito – come ogni anno – a beneficio dei liberi professionisti interessati, le tabelle dei coefficienti per la predisposizione dei piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 2 della L. 45/90, relativi alle domande presentate nel corso di quest’anno.
Secondo l’art. 2 comma 3 della L. 45/90, in particolare, il pagamento dell’onere di ricongiunzione in questione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo calcolato in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tenuto conto che il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3%, per l’INPS ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.
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