La risoluzione del contratto determina l’emissione della nota di credito
Secondo l’Agenzia delle Entrate è irrilevante il momento in cui il cliente recede scegliendo un nuovo fornitore
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 119, pubblicata ieri, ha confermato il principio tale per cui, nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di un mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dell’effettuazione dell’operazione.
Resta fermo il termine per emettere la nota dettato dall’art. 19 del DPR 633/72, corrispondente al termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Il caso esaminato dalle Entrate concerne una società fornitrice di energia elettrica e gas la quale, a fronte dell’erogazione del servizio, non riceve il pagamento del corrispettivo. In alcune circostanze, il cliente cambia il proprio fornitore energetico senza provvedere
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