Il MISE non può entrare nel merito dei provvedimenti delle Camere di Commercio
Con la nota n. 46907 pubblicata ieri, il MISE ha affrontato per la prima volta la nuova disciplina introdotta dall’art. 40 del DL 76/2020 e la funzione della vigilanza ministeriale rispetto a quella del Giudice del registro.
La nota sottolinea che alle Camere di Commercio spetta il compito di garantire l’attualità delle informazioni del Registro delle imprese e perciò vi è, fra le loro competenze e quelle del Giudice del registro, l’attuazione di procedure di iscrizione d’ufficio. L’art. 40 del DL 76/2020 ha affidato tale ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l’intento di restringere i tempi necessari per l’aggiornamento. Al Giudice del registro resta riservato il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.
È poi esclusivamente riservata alla parte interessata la titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d’ufficio previste specificatamente da norme ad hoc.
Con riguardo all’obbligo di iscrizione di un indirizzo PEC, in caso di inadempimento, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, è prevista anche l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale. Il MISE sottolinea che attualmente la struttura del quadro normativo ha manifestato non poche difficoltà nell’attuazione anche a causa, tra l’altro, dell’introduzione di nuovi istituti come il domicilio digitale. Anche l’emergenza sanitaria ha creato problemi economici alle imprese rendendo anche difficoltosa l’applicazione delle procedure sanzionatorie.
Infine, sul punto il Ministero fa presente che risultano in corso valutazioni di ordine politico che sembrerebbero orientate verso la scelta di apportare aggiustamenti al quadro normativo attuale dando adito alla presentazione di emendamenti di fonte parlamentare finalizzati a conferire alle disposizioni in argomento maggiore vigore operativo.
Infine, per quanto riguarda la competenza del MISE come organo vigilante, quest’ultima consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria, attraverso atti di indirizzo e ispezioni, ma resta esclusa la possibilità di entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche.
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