Fissate le regole per inviare i dati sulle erogazioni liberali al Terzo settore per la precompilata
Con il provv. n. 49889/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali ai fini della dichiarazione precompilata, in base a quanto disposto dal DM 3 febbraio 2021 (si veda “In G.U. il decreto per l’invio dei dati su erogazioni liberali a enti del Terzo settore per la precompilata” del 17 febbraio).
Il DM del 30 gennaio 2018 ha disciplinato la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità effettuate nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Tale decreto ha previsto l’invio dei dati, in via sperimentale e facoltativa, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 e ha stabilito che al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, un nuovo decreto avrebbe individuato termini e modalità di trasmissione telematica, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Il citato DM 3 febbraio 2021 ha quindi disciplinato la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore a partire dall’anno d’imposta 2020.
Considerato che i soggetti interessati e i dati da trasmettere coincidono con quelli previsti dal DM del 30 gennaio 2018, il provvedimento dell’Agenzia di ieri stabilisce che la trasmissione dei dati va effettuata con le stesse modalità previste dal provv. n. 34431/2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nel suo allegato 1.
Tenuto conto della delicatezza delle informazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali, l’Agenzia precisa che con il rinvio al provvedimento del 9 febbraio 2018 vengono confermate tutte le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese.
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