Approvati gli ISA per agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali
Con il decreto 2 febbraio 2021, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Sono state anche approvate le territorialità specifiche.
Inoltre, il decreto individua le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli ISA approvati, tra le quali si segnalano:
- le tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell’art. 9-bis del DL 50/2017;
- i contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941