Deve l’IRAP il medico che utilizza la struttura della società di cui è socio
Il valore dei beni utilizzati dovrebbe però essere irrilevante ove indispensabili per la professione
Con l’ordinanza n. 7932 di ieri, la Corte di Cassazione ha considerato soggetto a IRAP un professionista (nel caso di specie, medico ginecologo) che, negli anni oggetto di contenzioso, ha svolto la propria attività avvalendosi delle attrezzature e dei beni strumentali della società di servizi della quale è socio.
Nel caso di specie, la società aveva stabilito la sede operativa presso lo studio del professionista, di modo che l’attività da questa esercitata risultava “strettamente connessa e complementare” a quella del professionista. Questi, dal canto suo, non è stato in grado di provare il mancato impiego dell’organizzazione societaria nell’esercizio della propria professione.
Tale impostazione non appare innovativa, posto che già in passato, con le sentenze ...
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