Divieto di compensazione orizzontale nel Gruppo IVA anche per il rappresentante
Le Entrate evidenziano le differenze rispetto al regime di liquidazione IVA di gruppo
Il divieto di compensazione orizzontale tra il debito o credito del Gruppo IVA con i crediti o debiti maturati in capo a uno dei suoi partecipanti opera anche con riguardo al rappresentante del Gruppo.
È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 355 di ieri, 19 maggio 2021.
Il caso specifico riguarda un soggetto passivo che svolge il ruolo di rappresentante di un Gruppo IVA e che intende operare la compensazione orizzontale dei propri crediti d’imposta con il debito IVA maturato dal Gruppo, nonostante il divieto disposto dall’art. 4 comma 3 del DM 6 aprile 2018.
La norma citata, infatti, esclude che il debito del Gruppo IVA possa essere compensato ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 con i crediti relativi ad ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41