Interconnessione «tardiva» solo se il bene soddisfa da subito i requisiti 4.0
Sono escluse le modifiche volte a conferire ex post tali caratteristiche
L’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo. Lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 394 di ieri l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico.
La fattispecie riguarda una società che acquista e installa, su macchinari già acquistati dal 2017 e concessi in noleggio, un particolare apparecchio dotato di relativo software, per interconnettere i beni (carrelli elevatori) ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società. Viene chiesto “se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni
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