Serbatoio idrico del consorzio senza aliquota IVA agevolata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 403 di ieri, ha precisato che non può beneficiare dell’aliquota IVA del 10% la realizzazione di un serbatoio artificiale da parte di un consorzio, nella misura in cui l’impianto sia funzionale a soddisfare mere esigenze privatistiche.
Nella fattispecie, dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, non si rende applicabile il n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, il quale prevede, tra l’altro, l’aliquota del 10% per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”. Tra le opere di urbanizzazione primaria appena menzionate vi è, infatti, anche la “rete idrica” (art. 4 comma 1 lett. d) della L. 847/1964).
Le opere di urbanizzazione, in via generale, hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore; inoltre, di norma, vengono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi sia pubblici sia privati. Come osservano le Entrate, “la caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è, quindi, costituita dalla loro destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse”.
Per questi motivi, è da escludere l’applicazione dell’aliquota agevolata nella fattispecie oggetto dell’interpello, laddove un consorzio intende realizzare un serbatoio artificiale, con cui viene accumulata l’acqua, che poi viene prelevata e distribuita per le esigenze irrigue dei soli membri del consorzio stesso. Come detto, l’impianto risulta funzionale a soddisfare esigenze privatistiche dei soli membri del consorzio, non consentendo l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano. Pertanto, non è riconducibile nell’ambito delle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865” e non può essere fatta valere l’aliquota del 10% di cui al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
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