Rivalutazione anche con risoluzione della donazione per mutuo consenso
Il contribuente che cancella la donazione e torna in possesso della partecipazione può rideterminare il costo delle partecipazioni non quotate
L’art. 1 commi 1122-1123 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un’ulteriore proroga per l’agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 5 della L. 448/2001 per le partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2021.
Entro il prossimo 30 giugno 2021, quindi, un soggetto non imprenditore può assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore al 1° gennaio 2021 delle partecipazioni non quotate come indicato in un’apposita perizia, in modo da ridurre l’eventuale plusvalenza da cessione che rientra tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR.
Sul valore individuato dalla perizia si applica poi l’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%.
Per beneficiare di questa agevolazione, però, è determinante
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