Pensioni pubbliche con tassazione ad hoc nelle convenzioni internazionali
Tassazione esclusiva nello Stato che le corrisponde o di residenza del beneficiario, se questo ha la residenza fiscale e la nazionalità di tale Stato
Il sistema delle pensioni pubbliche è regolato, nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in modo diverso da quanto avviene per le pensioni private.
A differenza di queste ultime, per le quali il modello OCSE prevede la tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario (art. 18, § 1), per le pensioni pubbliche l’art. 19, § 2:
- reca, quale criterio generale, quello della tassazione esclusiva nello Stato che le corrisponde (lett. a);
- prevede, però, in deroga al punto precedente, che esse siano tassate nel solo Stato di residenza del beneficiario, se quest’ultimo ha la residenza fiscale e la nazionalità di tale Stato (lett. b).
Per prassi consolidata, formalizzata nel Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni e recepita dall’Amministrazione ...
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