Per il sismabonus acquisti rileva la data di stipula del rogito notarile
Per l’accesso al beneficio il rogito dev’essere stipulato nei termini di vigenza dell’agevolazione
Con le risposte a interpello nn. 554, 556 e 557, pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Nella risposta a interpello n. 556, avente a oggetto il c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, è stato in primo luogo ribadito come tale agevolazione spetti nella versione superbonus 110% (art. 119 comma 4 del DL 34/2020) nelle sole ipotesi in cui l’acquisto riguardi un immobile di tipo abitativo e siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla normativa.
L’Agenzia ha, inoltre, ammesso la possibilità per gli acquirenti delle case antisismiche di fruire del superbonus del 110% anche per gli acconti pagati dal 1° luglio
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