Maggiorazione IRES dubbia per holding con partecipazioni solo in SGR o in SIM
La definizione valida ai fini fiscali deve essere coordinata con l’inquadramento di un soggetto tra gli intermediari finanziari
Le definizioni previste dall’art. 162-bis del TUIR di: “intermediari finanziari”, di “società di partecipazione finanziaria” e di “società di partecipazione non finanziaria”, valide ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, nonché ai fini dell’addizionale IRES delle banche e altri intermediari finanziari (cfr. art. 1 comma 65 della L. 208/2015), consentono applicare correttamente le disposizione del TUIR e di risolvere diverse problematiche di natura extrafiscale.
Anche per determinare il corretto trattamento fiscale in capo ad una holding che detiene in via prevalente o esclusiva partecipazioni in società di gestione del risparmio o in società di intermediazione mobiliare occorre dunque rifarsi all’art. 162-bis del TUIR, che come
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41