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Domenica, 4 maggio 2025

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Maggiorazione IRES dubbia per holding con partecipazioni solo in SGR o in SIM

La definizione valida ai fini fiscali deve essere coordinata con l’inquadramento di un soggetto tra gli intermediari finanziari

/ Stefania BARSALINI

Venerdì, 10 settembre 2021

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Le definizioni previste dall’art. 162-bis del TUIR di: “intermediari finanziari”, di “società di partecipazione finanziaria” e di “società di partecipazione non finanziaria”, valide ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, nonché ai fini dell’addizionale IRES delle banche e altri intermediari finanziari (cfr. art. 1 comma 65 della L. 208/2015), consentono applicare correttamente le disposizione del TUIR e di risolvere diverse problematiche di natura extrafiscale.

Anche per determinare il corretto trattamento fiscale in capo ad una holding che detiene in via prevalente o esclusiva partecipazioni in società di gestione del risparmio o in società di intermediazione mobiliare occorre dunque rifarsi all’art. 162-bis del TUIR, che come

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