Fusione neutrale anche imputando il disavanzo sulle rimanenze di magazzino
La norma speciale di cui all’art. 172 comma 2 del TUIR prevale sul principio generale fissato dall’art. 110 comma 1 lett. c) del TUIR
Per quanto concerne la società risultante o incorporante, la neutralità fiscale della fusione è garantita dal disposto dell’art. 172 comma 2 del TUIR, ai sensi del quale:
- nella determinazione del reddito della società risultante o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote possedute in una delle società incorporate dall’incorporante (o da una delle incorporate stesse);
- i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione dell’eventuale disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili ...
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