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LAVORO & PREVIDENZA

Sanzione onerosa per omessa o tardiva denuncia di infortunio

Con la circolare n. 24/2021, l’INAIL illustra il complesso iter con cui contesta la sanzione amministrativa di cui all’art. 53 del DPR 1124/1965

/ Fabrizio VAZIO

Martedì, 14 settembre 2021

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Una volta illustrati gli obblighi che gravano sui datori di lavoro nel momento in cui avviene un infortunio con particolare riferimento alla denuncia (si veda “Denuncia all’INAIL anche se il datore ritiene il caso non indennizzabile” dell’11 settembre 2021), la circolare INAIL n. 24/2021 evidenzia l’iter per la comminazione dell’onerosa sanzione prevista dall’art. 53 del DPR 1124/1965.

La circolare ricorda come fino al 1994 la sanzione fosse di carattere penale e, in particolare, fosse prevista la pena pecuniaria dell’ammenda; con la depenalizzazione operata dalla L. 561/1993, la sanzione prevista è di carattere amministrativo.
La scelta del legislatore, in realtà, è finalizzata a garantire il rispetto dell’obbligo di denuncia e dei conseguenti

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