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Comunicazione per il credito d’imposta alle fondazioni bancarie entro il 30 novembre

/ REDAZIONE

Martedì, 14 settembre 2021

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Con il DM 30 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fatto slittare dal 30 settembre al 30 novembre, solo per il quest’anno, il termine per la comunicazione all’ACRI da parte delle fondazioni per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 1 commi 210-204 della L. 205/2017.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha disposto che possono fruire di tale credito d’imposta le fondazioni bancarie che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati alla promozione di un welfare di comunità su richiesta di: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Amministrazioni centrali dello Stato; enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del Terzo settore indicati all’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni devono comunicare all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) le delibere di impegno, con l’indicazione per ognuna di esse della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell’ambito di intervento dei progetti finanziati. Il DM 29 novembre 2018 prevede che il termine per la comunicazione sia il 30 settembre di ciascun anno mentre l’ACRI deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il DM 30 luglio 2021 differisce, per il solo 2021, i citati termini di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del DM 29 novembre 2018 rispettivamente al 30 novembre 2021 e al 10 dicembre 2021.

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