Superbonus anche per l’immobile abusivo
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06630, il MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, ha definito alcuni aspetti dubbi relativi alla fruizione del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Nello specifico, è stato, in primo luogo, ritenuto possibile l’accesso al superbonus del 110% per un condominio costruito in difformità dal progetto originario (insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione), in quanto la CILA necessaria alla realizzazione degli interventi superbonus non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis del DPR 380/2001 (cfr. art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020).
Nell’ambito dell’interrogazione parlamentare è stato, altresì, chiarito che se una persona fisica ha già beneficiato dell’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, la stessa non potrà fruire del superbonus al 110% per interventi di efficientamento su ulteriori immobili (cfr. art. 119 comma 10 del DL 34/2020) anche se posseduti in comproprietà (in tale ultimo caso il beneficio potrà spettare all’altro comproprietario, in relazione alle spese sostenute e sempre nei limiti delle due unità).
È stato, inoltre, precisato come:
- l’installazione di montascale rientri tra gli interventi ammessi al superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (nel rispetto dalla normativa tecnica in tema di eliminazione delle barriere architettoniche);
- l’installazione di sonde geotermiche integri un intervento c.d. “trainante” (art. 119 comma 1 del DL 34/2020), costituendo un’ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Ulteriori chiarimenti in tema di superbonus del 110% dovrebbero, infine, essere previsti in una circolare di prossima emanazione, alla quale starebbe attualmente lavorando l’Agenzia delle Entrate.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41