Trasferimento gratuito di immobili tra Regione e Comune esente
Con la risposta a interpello di ieri, 16 settembre 2021 n. 592, l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento impositivo indiretto dell’operazione con cui la Regione, dopo aver ricevuto dal Comune determinati immobili (che il Comune era stato incaricato di realizzare nella propria area PIP), ne trasferisce a titolo gratuito la titolarità alla società in house della Regione stessa, incaricata di alienarli in locazione finanziaria o mediante vendita diretta.
In proposito, l’Agenzia chiarisce che l’atto a titolo gratuito con cui il Comune cede alla Regione determinati immobili:
- ricade nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione di cui all’art. 2 comma 47 del DL 262/2006, atteso che, dopo la riforma del 2006, tale tributo è applicabile anche agli atti a titolo gratuito (che non prevedono corrispettivo) ma privi di spirito di liberalità;
- risulta esente dall’imposta di donazione a norma dell’art. 3 comma 1 del DLgs. 346/90 (secondo cui non sono soggetti all’imposta, tra il resto, i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni);
- risulta esente dalle imposte ipotecaria e catastale in virtù del richiamo all’art. 3 del DLgs. 346/90 contenuto negli artt. 1 comma 2 e 10 comma 3 del DLgs. 347/90.
Invece, il successivo atto con cui la Regione cede a titolo gratuito gli immobili alla propria società in house, sebbene nel contesto di un contratto di mandato, ricade anche esso nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di donazione ed, in assenza di esenzioni, sconta l’imposta proporzionale dell’8% (attesa l’assenza di rapporti di parentela o affinità tra le parti) e le imposte ipotecaria e catastali nella misura del 2% e 1%.
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