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Contributo a fondo perduto escluso in caso di ribaltamento dei costi

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 settembre 2021

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Nella risposta a interpello n. 601 di ieri, 16 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ove la società, nell’ambito di un’operazione di leasing immobiliare (nella specie, “in costruendo”), si limiti a operare il ribaltamento dei costi alla società concedente, la stessa non può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”).

Nel caso in esame, la società istante ha ricevuto fatture passive, tra le quali anche quelle riepilogative degli oneri antecedentemente sostenuti per il terreno edificabile, poi rifatturate alla società di leasing a seguito della stipula del contratto di leasing.
Considerando che l’agevolazione in discorso “riprende alcune caratteristiche dei precedenti contributi a fondi perduto destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi, in ordine alle modalità di fruizione della stessa (cfr. circ. 14 maggio 2021 n. 5).

Si è pertanto concluso che, analogamente a quanto precisato per i consorzi dalla circ. 21 luglio 2020 n. 22 (§ 2.6), il contributo a fondo perduto previsto dal DL “Sostegni” non spetta alla società utilizzatrice, in considerazione del mero ribaltamento dei costi/proventi operato nei confronti della società di leasing.

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