Detraibile l’IVA all’importazione liquidata in sede di accertamento
L’IVA accertata in dogana e anticipata dallo spedizioniere è detraibile, entro specifiche condizioni, in capo all’importatore. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 644, pubblicata ieri, 1° ottobre 2021, dall’Agenzia delle Entrate.
Confermando il principio già espresso nella circolare n. 35/2013, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come il diritto alla detrazione sussista “anche con riferimento all’IVA liquidata in sede di accertamento «doganale» divenuto definitivo”.
Nel caso documento di prassi, viene specificato che l’importatore (nella specie trattasi di soggetto stabilito in Germania e identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72) può detrarre l’imposta a condizione che:
- l’IVA accertata in dogana, nonché gli interessi e le relative sanzioni siano stati versati (anche mediante anticipazione delle somme da parte dello spedizioniere, che è titolato a chiederne la restituzione all’importatore);
- sia concluso il contenzioso che il suddetto importatore ha in essere con l’Agenzia delle Dogane;
- venga predisposto un documento da annotare nel registro degli acquisti, dal quale si possa evincere l’ammontare dell’imposta versata a titolo di accertamento e il titolo giustificativo della detrazione (art. 60 comma 7 del DPR 633/72);
- siano rispettati i principi di inerenza (importazione o acquisto effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione) e di afferenza (utilizzo per l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate).
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