Il bonus non decade con prima casa alienata dopo la presentazione del ricorso per la separazione
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 651, pubblicata ieri, ha affermato che la cessione infraquinquennale dell’immobile acquistato dai coniugi in regime di “prima casa”, avvenuta dopo la presentazione del ricorso per la separazione consensuale presso il Tribunale, ma prima dell’udienza, non determina la decadenza dall’agevolazione, in quanto opera l’esenzione prevista dall’art. 19 della L. 74/1987 per gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio”.
Si ricorda che la disposizione prevede una generale esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa, per tutti gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio” e, a seguito della statuizione della Corte Costituzionale n. 154/1999, anche del procedimento di separazione personale dei coniugi.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha ritenuto che l’alienazione della casa coniugale rientrasse tra gli atti relativi al procedimento di separazione, attribuendo rilievo dirimente, da un lato, alla circostanza che il ricorso per la separazione consensuale era stato presentato prima della stipula dell’atto di vendita dell’immobile; dall’altro, al fatto che i coniugi avevano chiesto al giudice di dare atto nel successivo provvedimento che la casa coniugale era posta in vendita in base agli accordi conclusi tra loro, al fine di non incorrere nella decadenza, in caso di vendita prima dei cinque anni dall’acquisto.
In concreto, per evitare la decadenza dall’agevolazione, occorrerà che il Tribunale emani il decreto di omologazione dell’accordo di separazione consensuale e che tale atto, notificato a cura dell’istante all’Agenzia delle Entrate, preveda che l’accordo patrimoniale relativo alla vendita della casa coniugale sia elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
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