IVA agevolata per i videobroncoscopi
Nella risposta a interpello n. 645 di ieri, 1° ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate afferma che le cessioni di videobroncoscopi possono beneficiare dell’aliquota IVA del 5% prevista, ai sensi dell’art. 124 del DL 34/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (oltre al regime ad aliquota “zero” fino al 31 dicembre 2020), a condizione che sia rispettata la finalità sanitaria di contrasto dell’emergenza COVID-19 e delle pandemie in generale.
Richiamandosi i precedenti chiarimenti di prassi e, in particolare, la circ. n. 26/2020, è ribadito che, secondo la citata norma, l’agevolazione IVA spetta con riferimento ai beni ivi tassativamente elencati e che l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha altresì identificato i codici di classificazione doganale delle merci agevolate. In particolare, i videobroncoscopi vengono compresi fra gli “strumenti e apparecchi usati in medicina e in chirurgia umana” e a essi risulta associato il codice TARIC 9018 90, riconducibile alla “strumentazione per diagnostica covd-19” (cfr. circ. n. 9/2021).
Inoltre, posto che – al pari di quanto stabilito per le importazioni – le cessioni dei beni in commento devono rispettare la suddetta finalità sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il regime agevolativo di cui all’art. 124 del DL 34/2020 abbia un ambito soggettivo di applicazione molto ampio, nel senso che può applicarsi “a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
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