Sanzioni penali per chi non timbra personalmente il badge
Non punibile per particolare tenuità la condotta che non danneggia la Pubblica Amministrazione
L’art. 55-quinquies del DLgs. 165/2001 punisce – con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro – il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. Allo stesso modo viene punito il dipendente pubblico che giustifichi l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Si tratta della fattispecie di “False attestazioni o certificazioni”, inserita tra le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze ...
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