Vendite competitive nel fallimento con registro come espropriazione
La vendita competitiva conserva la propria natura coattiva a prescindere dalla forma dell’atto di trasferimento
L’art. 57 comma 8 del DPR 131/86, a norma del quale, negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta di registro è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa e non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato, opera anche per le vendite competitive realizzate nell’ambito della liquidazione fallimentare a norma dell’art. 107 del RD 267/42.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 690, pubblicata ieri.
La risposta esamina le modalità di applicazione dell’imposta di registro nel fallimento, in caso delle “vendite competitive” introdotte dall’art. 107 del RD 267/42.
L’Agenzia ...
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