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La restituzione della liquidazione anticipata della NASpI è costituzionalmente legittima

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 ottobre 2021

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194, depositata ieri, 14 ottobre 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015 sulla restituzione della liquidazione anticipata della NASpI, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all’art. 3 comma 1 Cost.

Si precisa che la suddetta disposizione prevede al comma 1 la possibilità per il lavoratore avente diritto alla NASpI di richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione di quanto spettante a tale titolo che non sia stato ancora erogato, per incentivare l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Secondo il successivo comma 4, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Nella sentenza n. 194/2021 si legge che il suddetto obbligo restitutorio è coerente con la finalità della disposizione di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non venga effettivamente utilizzato per intraprendere e proseguire un’attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa.

Quanto alla censura prospettata dal Tribunale di Trento secondo cui l’incostituzionalità della norma deriverebbe dall’imporre al lavoratore l’obbligo restitutorio anche quando non sia stata compromessa la finalità dell’incentivo a causa della limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, la Consulta evidenzia che non vi è alcuna sproporzione manifestamente irragionevole in quanto si è in presenza di una condizionalità che sussiste per un limitato periodo di tempo.

La norma ha inoltre una portata applicativa circoscritta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato prima del decorso del tempo per il quale il lavoratore avrebbe avuto diritto all’erogazione della NASpI periodica; ed è ciò che fa sorgere l’obbligo di restituzione.

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