La banca finanziatrice non controlla la società finanziata
Le ricorrenti clausole utilizzate non assicurano un controllo esterno; è quindi da escludere anche un’indebita attività di direzione e coordinamento
I financial covenants non determinano il controllo della banca sul soggetto finanziato e, di riflesso, non possono porsi alla base di una richiesta di risarcimento danni per indebito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
Potrebbe sintetizzarsi così la voluminosa sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1949/2020, solo recentemente edita.
Si ricorda che l’attività di direzione e coordinamento, in forza dell’art. 2497-sexies c.c., si presume in caso di controllo ex art. 2359 c.c.
Nella specie viene in rilievo l’ipotesi di controllo esterno ex art. 2359 comma 1 n. 3 c.c., che si concretizza allorché tra due società intercorrano rapporti contrattuali idonei a condizionare l’esistenza e la sopravvivenza della capacità di impresa ...
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