Il recesso dal contratto d’appalto determina la tassazione del subappalto
Concorrono a formare il reddito i ricavi del subappaltatore maturati fino all’esercizio del recesso
Con la sentenza n. 29485, depositata ieri, 21 ottobre 2021, la Cassazione si è pronunciata in merito al periodo d’imposta di competenza delle prestazioni d’opera rese nell’ambito di un contratto di subappalto, in caso di recesso del committente dal contratto di appalto.
Nel caso di specie, il contratto di subappalto era stato stipulato nel mese di ottobre 2006.
Nel mese di ottobre 2007, il committente aveva comunicato all’appaltatore la “revoca” del contratto di appalto, prima dell’esecuzione della totalità dei lavori e in assenza di accettazione dell’opera. In specie, si rientrava nell’ipotesi di recesso unilaterale del committente ex art. 1671 c.c.
Il subappaltatore (esercente attività di intonacatura) aveva svolto attività lavorativa in
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41