In alcuni casi l’obbligo vaccinale può prevalere sul green pass
Per lo svolgimento da parte di terzi dell’attività nei luoghi del settore sanitario non basta la certificazione verde ma è richiesta la vaccinazione
Con il DL 127/2021, a partire dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il datore di lavoro è tenuto a controllare il possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro per motivi di lavoro, nell’ambito del lavoro pubblico e privato.
Il datore di lavoro (da intendersi nell’accezione ampia prevista in materia di sicurezza del lavoro, quale soggetto su cui grava l’organizzazione e la responsabilità del luogo di lavoro) può controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde e conoscere le generalità dell’intestatario, senza avere la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione (cfr. art. 13 del DPCM
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