In caso di colpa grave la lavoratrice madre è licenziabile
Si tratta di una fattispecie autonoma e connotata da un maggiore disvalore rispetto ai casi previsti dalla contrattazione collettiva
Il Tribunale di Brescia, con un’ordinanza del 6 settembre 2021, si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento disciplinare comminato a una lavoratrice madre per assenza ingiustificata, dichiarandone la nullità.
La decisione in commento precisa, nel solco del costante orientamento giurisprudenziale, i confini della deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre nell’ipotesi di sussistenza di “colpa grave” prevista dal DLgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità).
Si ricorda al riguardo come l’art. 54 del DLgs. 151/2001 abbia disposto il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza – che si presume avvenuta 300 giorni prima della data presunta del parto (indicata nel certificato ...
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