Alle Sezioni Unite il registro fisso per la scissione in società semplice
La Cassazione rimette al Primo Presidente la valutazione della questione interpretativa dell’art. 4 della Tariffa allegata al DPR 131/86
Ci si può chiedere se l’atto di scissione in società semplice sconti l’imposta di registro fissa, anche se la società semplice non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. Tale interrogativo, con l’ordinanza n. 33312, depositata ieri, è stato rivolto dalla Cassazione al primo Presidente, perché quest’ultimo ne valuti la remissione alle Sezioni Unite, ritenendo che si tratti di una “questione interpretativa di massima di particolare importanza” ex art. 374 comma 2 c.c.
La questione concerne, in breve, l’applicazione dell’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, con specifico riferimento all’applicazione dell’imposta di registro agli atti di scissione in cui siano coinvolte
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