Eccezione di prescrizione del credito erariale con impugnazione dello stato passivo
Il creditore concorrente può sollevare le contestazioni del curatore
Con l’ordinanza n. 36543, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, in tema di impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare, il creditore, in forza dell’art. 98 comma 3 del RD 267/42, può sollevare le eccezioni riservate al curatore, compresa quella di prescrizione, anche quando si tratti di crediti il cui accertamento è rimesso alla cognizione di un altro giudice speciale.
Nel caso di specie, un creditore insinuato nel fallimento impugnava lo stato passivo in relazione alle pretese erariali (per tributi e contributi) ammesse al concorso, lamentandone la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle. L’impugnazione veniva respinta sul rilievo che, per i crediti tributari, non era consentita l’ammissione con riserva ...
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