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Bancarotta fraudolenta documentale per la tenuta della contabilità a «macchia di leopardo»

/ REDAZIONE

Martedì, 7 dicembre 2021

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La Cassazione, nella sentenza n. 44637/2021, ha precisato che la tenuta della contabilità a “macchia di leopardo” – ossia tenuta per certi periodi e non per altri ovvero solo per alcuni libri e per talune annualità – integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 comma 1 n. 2 seconda parte del RD 267/1942, essendo lo stato delle scritture tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Peraltro, è da considerare che la possibilità di tenuta della contabilità mediante sistema informatico non determina il venir meno dell’obbligo dell’imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, invece, il dolo generico necessario per l’integrazione della fattispecie deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l’elemento materiale del reato.

Il dolo generico in questione è dato dalla consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.

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