Il mero disinteresse dell’amministratore di diritto non basta per il concorso in bancarotta
Tale atteggiamento non rivela nulla circa la consapevolezza dell’operato dell’amministratore di fatto
Il fatto di essersi a lungo disinteressato alla gestione della società e di avere così contribuito a compromettere la regolarità contabile è di per sé privo di valore rispetto alla prova del dolo di bancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta della contabilità in capo all’amministratore formale o di diritto. La mera abdicazione prolungata dai doveri connessi alla carica formalmente assunta, infatti, non rivela nulla circa la rappresentazione delle intenzioni dell’amministratore di fatto e potrebbe anche essere la base della prova dell’elemento soggettivo della meno grave fattispecie di bancarotta documentale semplice. Lo stato della contabilità accertato dal curatore, peraltro, non costituisce la prova che l’amministratore ne fosse a conoscenza. Sono queste
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