Anche le società in liquidazione tra quelle di partecipazione
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 834 di ieri, 17 dicembre 2021, ha chiarito che i test previsti dall’art. 162-bis commi 2 e 3 del TUIR per stabilire se una società rientra tra quelle di partecipazione finanziaria o tra quelle di partecipazione non finanziaria, legati alla prevalenza delle partecipazioni rispetto al totale dell’attivo patrimoniale, devono essere effettuati anche da parte delle società in liquidazione.
La norma non pone, infatti, alcuna esclusione espressa per tali società, le quali devono quindi comportarsi a questi specifici fini in modo analogo a quanto previsto per le società in bonis.
La risposta rileva inoltre che i rapporti di cash pooling devono essere considerati nella determinazione del rapporto solo se presentano caratteristiche tali da integrare rapporti di finanziamento duraturi, finalizzati a supportare le attività di altri soggetti del gruppo, quali veri e propri strumenti alternativi ai conferimenti e ai versamenti a fondo perduto.
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